Finalità

Il Consorzio intende promuovere l'impresa sociale , come risposta efficace per il reinserimento di soggetti deboli e come risposta innovativa per contribuire allo sviluppo di politiche attive del lavoro.

La cooperazione sociale si candida ad essere laboratorio avanzato in cui sperimentare e costruire il possibile equilibro tra welfare e mercato.

note:

COOPERAZIONE SOCIALE

I principali articoli della legge che disciplina le cooperative sociali.
Legge 381/91 e sue successive modifiche.

Art. 1 - comma 1
“Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi:
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”

Art. 4 - comma 1
“Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1,comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico,i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno (…)
comma 2
“Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa (…)

Art. 5 - comma 1
”Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.”

mulini a vento